Art. 11

Pagamento dell'aiuto

In vigore dal 17 mar 1991
1. Il pagamento agli aventi diritto all'aiuto di cui all' del presente decreto è disposto direttamente dall'AIMA sulla base degli elenchi di liquidazione formulati dagli uffici ed enti incaricati dalle singole regioni e dalla provincia autonoma di Bolzano. 2. Il pagamento dell'aiuto di cui all' del presente decreto agli aventi diritto è disposto direttamente dal Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie IGFOR, sulla base degli elenchi di liquidazione adottati dai suddetti uffici.
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Pagamento dell'aiuto (Art. 11 Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 797/85.) — Testo vigente | Portale Normativo