Art. 11
Pagamento dell'aiuto
In vigore dal 17 mar 1991
1. Il pagamento agli aventi diritto all'aiuto di cui all' del presente decreto è disposto direttamente dall'AIMA sulla base degli elenchi di liquidazione formulati dagli uffici ed enti incaricati dalle singole regioni e dalla provincia autonoma di Bolzano.
2. Il pagamento dell'aiuto di cui all' del presente decreto agli aventi diritto è disposto direttamente dal Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie IGFOR, sulla base degli elenchi di liquidazione adottati dai suddetti uffici.
Storico versioni
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