Art. 7

Incentivazione dell'imboschimento

In vigore dal 29 mag 1992
1. L'aiuto di cui all', comma 2, può essere concesso, su domanda, ai seminativi ritirati dalla produzione e destinati a bosco per un periodo massimo di 20 anni ed è cumulabile con gli altri aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. 2. I seminativi ritirati dalla produzione destinati all'imboschimento restano assoggettati ai vincoli previsti dalle vigenti norme sui boschi, per la sola durata del ciclo produttivo delle essenze impiegate. 3. Sulla base delle proposte presentate dalle regioni e dalla provincia autonoma di Bolzano sono state individuate, col decreto ministeriale n. 35/1990, le seguenti zone preferenziali: a) parchi e riserve naturali, nonché i relativi territori di protezione esterna; b) territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche se elevati sui laghi di cui alla legge n. 431 dell'8 agosto 1985; c) fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna di cui alla legge n. 431 dell'8 agosto 1985; d) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche se elevati sul mare di cui alla già citata legge n. 431 dell'8 agosto 1985; e) zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; f) aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie; g) oasi di protezione della fauna selvatica e zone di ripopolamento e cattura, ex legge n. 968/1977; h) territori a gestione sociale della caccia, ex legge n. 968/1977; i) aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; l) zone svantaggiate di cui all', paragrafi 3 e 4, della direttiva CEE n. 75/268. Il Ministero, d'intesa con le predette amministrazioni, con successivo regolamento, potrà limitare la superficie delle zone preferenziali e in particolare di quelle indicate alla lettera l). 4) Nelle aree preferenziali: a) l'aiuto all'imboschimento di cui all'art. 25 del regolamento CEE n.2328/91 è concesso nella misura massima di 3.000 ECU ad ettaro, per una superficie non inferiore a due ettari e limitatamente agli impianti di specie forestali di cui all', comma 1, lettera a). Tuttavia per il noce l'aiuto è concesso per un importo massimo di 2500 ECU ad ettaro, mentre per il pioppo tale importo è ridotto a 1800 ECU ad ettaro. b) il premio di cui all'art. 20- bis del regolamento CEE n. 797/85 è concesso nella misura massima di 50 ECU per ettaro imboschito all'anno, per una superficie non inferiore a due ettari, per un periodo non speriore a 20 anni e limitatamente agli impianti di specie forestali di cui all', comma 1, lettera a). Tuttavia per i pioppeti il premio è concesso nella misura massima di 25 ECU ad ettaro. 5. Gli aiuti di cui al precedente comma vengono corrisposti su domanda degli interessati, presentata, in duplice copia, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo allegato al presente decreto ed in distribuzione presso gli uffici regionali competenti e corredata di un piano di imboschimento che deve indicare almeno le essenze e le tecniche di impianto prescelte. 6. La domanda relativa agli aiuti in questione può essere presentata dai singoli agricoltori interessati o da consorzi forestali, consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, comunità montane e da altri raggruppamenti di produttori che abbiano predisposto un piano globale di imboschimento riguardante l'insieme dei seminativi degli associati ritirati dalla produzione e destinati a bosco. Sarà cura delle amministrazioni regionali e della provincia autonoma di Bolzano provvedere, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, al completamento dell'istruttoria delle domande medesime. 7. Quando la domanda viene presentata da un raggruppamento di produttori, gli aiuti vengono corrisposti, per conto di singoli agricoltori, al raggruppamento, il quale può trattenere per conto dei singoli agricoltori i costi concordati con gli associati per i servizi effettuati. In deroga alla norma di cui all', comma 4, gli aiuti e i premi di cui agli sono concessi anche alle superfici non contigue inferiori a mezzo ettaro.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 13 dicembre 1991 n. 453 (in G.U. 1ª s.s. 18/12/1991, n. 50) "Dichiara che non spetta allo Stato individuare con decreto ministeriale le zone preferenziali per la concessione degli aiuti all'imboschimento di cui agli artt. 20 e ss. del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio delle Comunita' europee, come modificato dal regolamento CEE n. 1609/89 del Consiglio stesso; Annulla conseguentemente l'art. 7, terzo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 febbraio 1991, n. 63."

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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-02-19;63#art-7

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Incentivazione dell'imboschimento (Art. 7 Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 797/85.) — Testo vigente | Portale Normativo