Art. 2

Beneficiari

In vigore dal 17 mar 1991
1. Possono beneficiare, a domanda, dell'aiuto di cui all' per il ritiro di seminativi dalla produzione, tutti i produttori agricoli singoli od associati anche se persone giuridiche di diritto pubblico e privato, che destinano le terre agli scopi stabiliti dall', primo comma, del presente decreto. Per la concessione dell'aiuto è preso in considerazione un solo produttore agricolo per la singola superficie agricola considerata. 2. Unitamente alla domanda l'avente diritto all'aiuto è tenuto a sottoscrivere l'impegno previsto dall' del regolamento CEE n. 1272/88, del quale può liberamente determinare la durata che, tuttavia, non può risultare inferiore ad un quinquennio. Alla fine del terzo anno d'impegno, il beneficiario può chiedere la liberazione dal suo impegno. 3. Ai sensi dell' del regolamento CEE n. 1272/88, le superfici interessate dal ritiro di seminativi dalla produzione possono beneficiare dell'aiuto se sono state coltivate nel periodo di riferimento di cui al successivo , comma 1. 4. Ai sensi dell' del regolamento CEE n. 1272/88, le superfici oggetto del ritiro di seminativi dalla produzione possono beneficiare dell'aiuto solo se il richiedente le coltiva al momento della presentazione della domanda, se le ha coltivate per almeno un anno e se ha diritto a coltivarle per l'intero periodo di impegno. 5. Gli affittuari coltivatori diretti, gli affittuari conduttori non coltivatori diretti, gli enfiteuti, i mezzadri, i coloni, i concessionari, gli usufruttuari, gli usuari, anche se persone giuridiche di diritto pubblico e privato, possono beneficiare dell'aiuto qualora il diritto reale di godimento o il contratto stipulato con il proprietario sia di durata almeno pari a quella dell'impegno sottoscritto ai sensi dell' del regolamento CEE n. 1272/88, oppure ricada sotto la disciplina di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203. Gli usufruttuari e gli usuari devono presentare il consenso scritto del proprietario mediante attestazione con firma autenticata. 6. Gli affittuari coltivatori diretti, gli affittuari conduttori di aziende agricole, gli enfiteuti, i concessionari, gli usufruttuari, gli usuari, anche se persone giuridiche di diritto pubblico o privato, in caso di terreni destinati all'imboschimento o ad utilizzazioni non agricole devono ottenere il consenso scritto dei proprietari o degli eventuali concedenti delle rispettive aziende, mediante firma autenticata. I mezzadri e i coloni devono ottenere il consenso dei proprietari per qualsiasi destinazione prescelta. 7. In caso di disaccordo tra i proprietari ed i soggetti di cui sopra relativamente alla destinazione a bosco, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. 8. Nei casi non contemplati dalla precitata legge, la conduzione di fatto e la relativa durata può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tuttavia, nel caso in cui l'efficacia temporale degli atti prodotti sia inferiore alla durata dell'impegno, sia la domanda che l'impegno stesso devono essere sottoscritti anche dal proprietario. La firma del proprietario ha valore di nulla osta e non pregiudica il diritto del richiedente all'aiuto, nè la sua intera responsabilità nei riguardi dell'impegno. 9. L'aiuto è corrisposto al richiedente limitatamente alla durata dell'impegno, o, eventualmente, al subentrante che abbia sottoscritto il relativo impegno o, in mancanza di tale sottoscrizione, al proprietario. 10. In caso di premorienza del beneficiario, gli obblighi da lui assunti sono trasmessi al successore a titolo particolare o universale, il quale è tenuto a rispettare i predetti obblighi fino al compimento di almeno un triennio dalla data di presentazione della domanda, ai sensi dell', comma 2 del presente decreto. Il versamento del premio per il restante periodo è comunque subordinato al rispetto dell'impegno, sottoscritto dal de cuius, da parte del nuovo beneficiario.
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