Art. 4

Destinazione delle terre

In vigore dal 29 mag 1992
1. La concessione degli aiuti di cui all' è in ogni caso subordinata alla destinazione della superficie ai seguenti scopi: a) imboschimento, con particolare riguardo a specie forestali autoctone e pregiate, ai pioppeti e ad altre specie a rapido accrescimento compatibili con l'ambiente; b) utilizzazioni a scopi non agricoli incluse quelle agrituristiche e sportive ed escluse quelle che comportino costruzioni permanenti non attinenti alle attività aziendali; c) messa a riposo; d) messa a riposo in rotazione; e) creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo; f) produzione di lenticchie, ceci e vecce eventualmente anche in rotazione. 2. La destinazione di seminativi ritirati dalla produzione a pascolo permanente estensivo può essere decisa anche da aziende non zootecniche che, pertanto, hanno diritto al premio di cui all', comma 3. Sono esclusi dalla destinazione in questione i seminativi già utilizzati a pascolo permanente nel periodo di riferimento. 3. Le utilizzazioni di cui alle lettere e) ed f), ferma restando la durata dell'impegno indicata dal richiedente, possono essere pescelte fino al 30 aprile 1991, salvo diversa determinazione del Consiglio delle Comunità europee. 4. Per l'ammissione al beneficio previsto per il ritiro di seminativi dalla produzione, il richiedente deve soddisfare le condizioni di cui agli del regolamento CEE della commissione n. 1272/88. In particolare il beneficiario è tenuto ad operare nel rispetto delle condizioni naturali ed ambientali esistenti nella zona. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle competenze statutarie, possono stabilire in proposito obblighi supplementari, inerenti a situazioni particolari e locali, che tengano comunque conto della esigenza di consentire la riproduzione della fauna selvatica, in particolare nelle aree preferenziali di cui al comma 3 dell' del presente decreto. 5. Nel corso dei primi tre anni dall' impegno assunto dal beneficiario, la superficie ritirata dalla produzione non può essere distolta dagli scopi di cui al primo comma, salvo che nei casi di espropriazione per pubblica utilità o di forza maggiore, comprovata da idonea documentazione. 6. Entro il terzo anno d'impegno, in applicazione dell', comma 2, del regolamento CEE n. 1272/88 è consentito di modificare la destinazione dei seminativi ritirati, previa comunicazione scritta agli uffici ai quali è stata presentata la domanda iniziale e salvo i casi in cui la superficie ritirata sia stata destinata all' imboschimento e l' impianto sia stato effettuato. L' ustanza di modifica deve essere presentata entro lo stesso termine di presentazione delle domande di aiuto e produce propri effetti dalla campagna in corso. 7. Nel caso la nuova destinazione sia tra quelle previste dal presente , lettere e) ed f), l'importo ridotto dell'aiuto si applica a partire dalla campagna per la quale viene richiesta la modifica della destinazione. 8. È altresì consentito aumentare la superficie aziendale ritirata dalla produzione, previa domanda presentata agli uffici di cui al successivo , corredata di un nuovo impegno e del modello A ed, eventualmente, A1, alle condizioni di cui ai commi 5 e seguenti dell'. Le domande di modifica della destinazione, presentate ai medesimi uffici di cui al successivo , devono essere corredate del modello B.

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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-02-19;63#art-4

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Destinazione delle terre (Art. 4 Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 797/85.) — Testo vigente | Portale Normativo