Art. 13

Adempimenti ulteriori

In vigore dal 17 mar 1991
1. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano inviano al Ministero i provvedimenti adottati in applicazione del presente decreto e del regolamento CEE n. 797/85, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, nonché dettagliata relazione sull'attività svolta e sui problemi generali e particolari riscontrati in fase di attuazione del presente decreto. La relazione dovrà contenere in particolare tutti gli elementi in possesso delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano richiesti dall'art. 16 del regolamento CEE della Commissione n. 1272/88 ed i dati necessari al SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) per l'espletamento dei compiti istituzionali, compreso il numero delle infrazioni accertate e delle denunzie presentate alle competenti autorità. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 febbraio 1991 Il Ministro: SACCOMANDI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1991 Registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 146
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Adempimenti ulteriori (Art. 13 Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 797/85.) — Testo vigente | Portale Normativo