Art. 13 · Adempimenti ulteriori

Art. 13

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Adempimenti ulteriori

In vigore dal 17 mar 1991
1. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano inviano al Ministero i provvedimenti adottati in applicazione del presente decreto e del regolamento CEE n. 797/85, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, nonché dettagliata relazione sull'attività svolta e sui problemi generali e particolari riscontrati in fase di attuazione del presente decreto. La relazione dovrà contenere in particolare tutti gli elementi in possesso delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano richiesti dall'art. 16 del regolamento CEE della Commissione n. 1272/88 ed i dati necessari al SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) per l'espletamento dei compiti istituzionali, compreso il numero delle infrazioni accertate e delle denunzie presentate alle competenti autorità. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 febbraio 1991 Il Ministro: SACCOMANDI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1991 Registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 146
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-02-19;63#art-13