Art. 5

In vigore dal 3 lug 1991
1. Il pagamento delle vincite delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è effettuato dal venditore al portatore del biglietto vincente, fino all'importo di un milione di lire. 2. In caso di dubbio sull'autenticità del titolo, il venditore può richiedere l'acquisizione delle generalità e la relativa quietanza al presentatore del titolo vincente. 3. Per vincite superiori all'importo di cui al comma 1, il pagamento va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che deve comunque effettuarlo entro trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente, salvo esito negativo del controllo di autenticità da effettuarsi, a richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come per le lotterie nazionali di cui all' della legge 26 marzo 1990, n. 62. 4. I pagamenti di cui al comma precedente sono corrisposti nei modi previsti dal regolamento di contabilità generale dello Stato. 5. Il limite di un milione di lire di cui al comma 1 potrà essere adeguato con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Comitato di cui all' della legge 10 agosto 1988, n. 357.
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