Art. 3

In vigore dal 3 lug 1991
1. I decreti del Ministro delle finanze, di cui all' della legge 26 marzo 1990, n. 62, stabiliscono i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea. 2. Con gli stessi decreti saranno determinate le caratteristiche ed i valori di vendita di ciascun biglietto, nonché il numero dei biglietti vendibili e la quota del ricavato da destinare ai vincitori di ciascun premio, secondo un programma correlato alle singole combinazioni vincenti. 3. Con i medesimi decreti può essere disposta l'attribuzione di uno o più premi attraverso una estrazione differita di un vincitore fra tutti i portatori di biglietti che non hanno conseguito una vincita immediata. Nel caso in cui il pagamento di tale vincita non venga richiesto entro i sessanta giorni successivi alla pubblicizzazione, attraverso apposite comunicazioni da effettuarsi mediante le reti radiofoniche e televisive della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, il premio è devoluto allo Stato.
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