Art. 1
In vigore dal 3 lug 1991
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;
Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 526, recante modificazioni al citato regolamento generale delle lotterie nazionali;
Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62, recante, tra l'altro, nuove norme in materia di lotterie e in particolare l', comma 1, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;
Vista la comunicazione n. UDG/243 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1990;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Nelle lotterie nazionali ad estrazione istantanea i partecipanti possono immediatamente conoscere la vincita attraverso l'acquisto di un biglietto sul quale è stato in precedenza impresso, e celato ad ogni forma di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione casuale di vincita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1991-02-12;183#art-1