Art. 1

In vigore dal 3 lug 1991
IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357; Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 526, recante modificazioni al citato regolamento generale delle lotterie nazionali; Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62, recante, tra l'altro, nuove norme in materia di lotterie e in particolare l', comma 1, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990; Vista la comunicazione n. UDG/243 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1990; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Nelle lotterie nazionali ad estrazione istantanea i partecipanti possono immediatamente conoscere la vincita attraverso l'acquisto di un biglietto sul quale è stato in precedenza impresso, e celato ad ogni forma di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione casuale di vincita.
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