Art. 2
In vigore dal 3 lug 1991
1. All'organizzazione e alla gestione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea provvede l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sotto la direzione del Comitato generale per i giochi di cui all' della legge 10 agosto 1988, n. 357.
2. Per la distribuzione alle rivendite di generi di monopolio ed alle ricevitorie del lotto dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può avvalersi di un concessionario.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1991-02-12;183#art-2