Art. 7
In vigore dal 3 lug 1991
1. Il venditore al dettaglio dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea percepisce l'aggio del 10 per cento su ogni biglietto.
2. Ai venditori di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 303.
3. I venditori hanno l'obbligo di esporre nel locale sede dell'esercizio, in modo ben visibile al pubblico, il decreto istitutivo di ogni singola lotteria ad estrazione istantanea.
Storico versioni
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