Art. 8

In vigore dal 3 lug 1991
1. I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea possono essere venduti anche all'estero attraverso gli istituti nazionali abilitati alla vendita, previ accordi di reciprocità con organismi esteri autorizzati nei rispettivi Stati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 febbraio 1991 Il Ministro: FORMICA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1991 Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 200
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1991-02-12;183#art-8

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