Art. 4

In vigore dal 3 lug 1991
1. I biglietti per le lotterie nazionali ad estrazione istantanea costituiscono "valori"; la loro stampa, che deve garantire massima sicurezza da ogni forma di manipolazione e di contraffazione, è riservata all'officina carte e valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall' della legge 13 luglio 1966, n. 559.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1991-02-12;183#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo