Art. 4
In vigore dal 3 lug 1991
1. I biglietti per le lotterie nazionali ad estrazione istantanea costituiscono "valori"; la loro stampa, che deve garantire massima sicurezza da ogni forma di manipolazione e di contraffazione, è riservata all'officina carte e valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall' della legge 13 luglio 1966, n. 559.
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