Art. 9
In vigore dal 20 mar 1991
1. Per la validità delle deliberazioni delle commissioni di cui agli è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente o il vice-presidente.
2. Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
3. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri effettivi almeno otto giorni prima della riunione e può essere modificato solo in presenza e con il consenso di tutti i membri della commissione stessa.
4. I membri delle commissioni che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, decadono dall'incarico.
Storico versioni
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