Art. 7

In vigore dal 20 mar 1991
1. Ai fini previsti dall', comma 1, della legge, la commissione istituita presso ciascuna camera di commercio: 1) esamina l'istanza e i titoli prodotti dal richiedente la iscrizione; 2) delibera con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'iscrizione o il diniego di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 3) vigila avvalendosi anche dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sull'esercizio dell'attività degli iscritti, ferma restando la competenza delle giunte camerali in materia disciplinare; 4) provvede ad inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall', comma 2, della legge; 5) cura la conservazione dei moduli e formulari depositati ai sensi dell', comma 4, della legge, in modo da assicurare la consultazione a chiunque ne abbia interesse.
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Art. 7 Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione. — Testo vigente | Portale Normativo