Art. 6
In vigore dal 20 mar 1991
1. Alla commissione centrale di cui all' della legge, sono attribuite le seguenti competenze:
1) decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
2) curare ed assicurare l'uniformità dei criteri di valutazione dei requisiti soggettivi relativi all', lettera e), della legge;
3) definire le materie e le modalità dell'esame previsto dal citato , lettera e), della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1990-12-21;452#art-6