Art. 8
In vigore dal 20 mar 1991
1. Ai fini dell'istituzione delle commissioni di cui agli , la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni di categoria è indicata, per la scelta dei membri della commissione centrale, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la scelta dei membri delle commissioni provinciali, dai competenti uffici provinciali del lavoro.
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