Art. 12

In vigore dal 20 mar 1991
1. Qualora il soggetto iscritto nel ruolo trasferisca la residenza in altra provincia, deve chiedere, entro novanta giorni dalla fissazione della sua nuova sede, l'iscrizione nel ruolo della circoscrizione camerale nella quale fissa la propria residenza. In tal caso la commissione di cui all' competente provvede a chiedere alla commissione della provincia di provenienza la relativa documentazione. 2. Ove risulti il possesso dei requisiti la commissione concede l'iscrizione provvedendo contemporaneamente a richiedere la cancellazione dell'istante dal ruolo di provenienza. 3. La commissione che effettua la cancellazione annota nel ruolo che questa avviene per trasferimento.
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Art. 12 Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione. — Testo vigente | Portale Normativo