Art. 17
In vigore dal 20 mar 1991
1. I moduli o formulari indicati nell', comma 4, della legge, devono essere chiari, facilmente comprensibili e ispirati ai principi della buona fede contrattuale. Non possono essere utilizzati se non recano gli estremi della iscrizione nel ruolo dell'agente o, nel caso trattasi di società, del legale o dei legali rappresentanti ovvero del preposto.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1990-12-21;452#art-17