Art. 15

In vigore dal 14 nov 1991
1. I corsi preparatori di cui all', comma 3, lettera e), della legge, sono istituiti dalle regioni o, previo riconoscimento di queste, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da soggetti di cui all' della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tali corsi devono essere organizzati almeno ogni semestre e devono prevedere un numero minimo di ottanta ore di insegnamento da svolgersi al massimo in un semestre. Il piano di studi deve obbligatoriamente contenere le materie oggetto delle prove d'esame.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 31 ottobre 1991, n. 391 (in G.U. 1ª s.s. 13/11/1991, n. 45), "Dichiara che non spetta allo Stato adottare con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, norme regolamentari di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, contenente modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore, e conseguentemente annulla gli art. 15 e 16 del decreto ministeriale 2 dicembre 1990, n. 452 (Regolamento recante Norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989 n. 39)."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1990-12-21;452#art-15

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