Art. 13

In vigore dal 20 mar 1991
1. Gli agenti iscritti da almeno un triennio in una sezione del ruolo possono, a domanda, essere iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti, corrispondente alla loro specializzazione, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. Con le stesse modalità possono essere inclusi negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali.
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Art. 13 Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione. — Testo vigente | Portale Normativo