Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 20 mar 1991
1. Gli agenti iscritti da almeno un triennio in una sezione del ruolo possono, a domanda, essere iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti, corrispondente alla loro specializzazione, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. Con le stesse modalità possono essere inclusi negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1990-12-21;452#art-13