Art. 22
In vigore dal 20 mar 1991
1. Nell'applicazione dell' della legge le commissioni provinciali istituite ai sensi dell' della legge, provvedono all'iscrizione nel nuovo ruolo degli agenti dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nel ruolo disciplinato dall'abrogata legge 21 marzo 1958, n. 253.
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