Art. 23
In vigore dal 20 mar 1991
1. Per tutti i casi non contemplati nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento per l'esecuzione della legge 21 marzo 1958, n. 253, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 dicembre 1990
Il Ministro: BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1991
Registro n. 3 Industria, foglio n. 223
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1990-12-21;452#art-23