Art. 4
In vigore dal 20 mar 1991
1. Possono accedere all'esame previsto dall', comma 3, lettera e), della legge, coloro i quali abbiano prestato per almeno un biennio la propria opera con mansioni operative, in qualità di dipendenti da imprese esercenti l'attività di mediazione, come attestato dal libretto di lavoro, oppure in qualità di familiari coadiutori delle precitate imprese iscritti come tali negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1990-12-21;452#art-4