Art. 1

In vigore dal 20 mar 1991
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore"; Ritenuta la necessità di provvedere ai sensi dell' di detta legge, ad emanare le previste norme di attuazione; Sentite le organizzazioni nazionali dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell', comma 3, della citata legge n. 400/1988 con nota n. 1.1.4/31890/4.13.11 del 5 dicembre 1990; E M A N A il seguente regolamento: . 1. Nel presente regolamento col termine "legge" si intende la legge 3 febbraio 1989, n. 39, e col termine "agente" l'agente d'affari in mediazione.
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