Art. 1
In vigore dal 20 mar 1991
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore";
Ritenuta la necessità di provvedere ai sensi dell' di detta legge, ad emanare le previste norme di attuazione;
Sentite le organizzazioni nazionali dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell', comma 3, della citata legge n. 400/1988 con nota n. 1.1.4/31890/4.13.11 del 5 dicembre 1990;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. Nel presente regolamento col termine "legge" si intende la legge 3 febbraio 1989, n. 39, e col termine "agente" l'agente d'affari in mediazione.
Storico versioni
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