Art. 7
Funzioni ufficio informativo
In vigore dal 22 ago 1991
1. L'ufficio informativo ha il compito di realizzare e gestire il sistema informativo della Direzione generale della difesa del suolo e a tale fine:
a) assicura la fluidità e continuità di trasmissione delle informazioni nonché la loro omogeneità e confrontabilità;
b) svolge l'attività di sistemistica informatica necessaria per garantire una adeguata capacità di trasmissione, archiviazione e trattamento delle informazioni;
c) cura e provvede all'aggiornamento sistematico delle esigenze conoscitive delle strutture della direzione, in modo da garantire il corretto soddisfacimento delle esigenze informative interne fra le diverse strutture ed esterne con le banche dati;
d) sviluppa e produce tutte le eleborazioni che richiedono dotazioni hardware e software particolarmente sofisticate;
e) svolge, all'interno del modello di informatica distribuita previsto dall'articolazione organizzativa della Direzione, la funzione di centro di supporto a tutte le unità operative presso gli uffici, per l'implementazione e la manutenzione del software e dell'hardware e per la fornitura di servizi specialistici;
f) provvede all'istruzione del personale occorrente alle unità informatiche degli uffici della Direzione generale della difesa del suolo e attua ogni altra azione finalizzata al trattamento automatizzato dei dati occorrenti alla Direzione generale.
2. All'ufficio informativo è preposto un funzionario con qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1990-10-06;460#art-7