Art. 5
Funzioni e articolazione dell'ufficio piani e programmi
In vigore dal 22 ago 1991
1. L'ufficio piani e programmi esercita le funzioni di competenza della Direzione generale connesse con l'adempimento dei compiti di pianificazione e programmazione su scala nazionale. Attende alla verifica di coerenza e di compatibilità delle determinazioni assunte dagli organi di bacino in materia di pianificazione e programmazione con i criteri e gli indirizzi generali fissati a livello centrale con riferimento, tra l'altro, alle esigenze di coordinamento previste dall', comma 2, lettera e), della legge n. 183/1989. Esercita compiti di supporto del direttore generale nelle attività da svolgere di concerto con le altre amministrazioni centrali.
2. In particolare, l'ufficio piani e programmi esercita le seguenti funzioni ed attività in attuazione della legge n. 183/1989:
a) istruttoria, sulla base degli elementi e delle valutazioni fornite dagli uffici territoriali, sulla ripartizione degli stanziamenti e sui programmi di intervento, ai fini della espressione del parere del Comitato nazionale della difesa del suolo di cui all', comma 7, lettere d) ed e), della legge n. 183/1989, pre- via verifica di coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali fissati a livello centrale e con il quadro delle compatibilità finanziarie;
b) supporto e coordinamento istruttorio ai fini della elaborazione di proposte in ordine ai metodi, ai criteri e agli indirizzi generali previsti dalla legge per il loro aggiornamento e adeguamento;
c) redazione della relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di cui all', comma 2, lettera c), della legge n. 183/1989, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dagli uffici territoriali;
d) attività istruttorie e di supporto del Comitato dei Ministri di cui all' della legge n. 183/1989;
e) attività connesse alla sperimentazione nel bacino regionale pilota di cui all'art. 30 della legge n. 183/1989, ai fini dell'acquisizione di elementi occorrenti per l'espletamento delle attività di cui alla precedente lettera b).
3. L'ufficio piani e programmi esercita altresì le funzioni in precedenza svolte dalla Direzione delle acque e degli impianti elettrici e, in particolare, quelle relative a:
istruttoria ai fini dell'emanazione di direttive generali per la programmazione delle opere e delle attività di competenza del Ministero dei lavori pubblici e la predisposizione dei relativi schemi di programmi;
supporto e coordinamento istruttorio per la predisposizione di criteri ed indirizzi generali ai fini dell'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;
supporto e coordinamento delle attività di competenza del Ministero dei lavori pubblici in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
4. All'ufficio piani e programmi è preposto un funzionario con qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico.
5. L'ufficio piani e programmi si articola nelle seguenti unità:
unità tecnica;
unità amministrativa;
unità informatica.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1990-10-06;460#art-5