Art. 3

Aree di competenza degli uffici territoriali

In vigore dal 22 ago 1991
1. L'ufficio territoriale area A esercita le funzioni indicate nel successivo relativamente all'ambito territoriale identificato come area A, comprendente i bacini del Veneto; Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, esclusi i bacini afferenti al Po. 2. L'ufficio territoriale area B esercita le funzioni indicate nel successivo relativamente all'ambito territoriale identificato come area B, comprendente i bacini del Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; ed i bacini afferenti al Po della Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e Trentino-Alto Adige. 3. L'ufficio territoriale area C esercita le funzioni indicate nel successivo relativamente all'ambito territoriale identificato come area C, comprendente i bacini della Toscana, esclusi quelli afferenti al Tevere; Umbria, limitatamente alla parte afferente al bacino dell'Arno; Emilia-Romagna esclusi i bacini afferenti al Po; Marche, esclusi i bacini afferenti al Tevere; Liguria esclusi i bacini afferenti al Po; isole dell'arcipelago Toscano e Sardegna. 4. L'ufficio territoriale area D esercita le funzioni indicate nel successivo relativamente all'ambito territoriale identificato come area D, comprendente i bacini del Lazio e Abruzzo esclusi i bacini afferenti al Liri; Umbria, esclusi i bacini afferenti all'Arno; Molise relativamente ai bacini del Sangro e del Trigno, isole del Lazio e Sicilia. 5. L'ufficio territoriale area E esercita le funzioni indicate nel successivo relativamente all'ambito territoriale identificato come area E, comprendente i bacini della Campania; Puglia; Calabria; Basilicata; Molise, esclusi i bacini del Sangro e Trigno; isole della Campania.
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