Art. 6
Funzioni e articolazione dell'ufficio studi affari generali e coordinamento legislativo
In vigore dal 22 ago 1991
Funzioni e articolazione dell'ufficio studi
affari generali e coordinamento legislativo
1. L'ufficio studi, affari generali e coordinamento legislativo esercita la funzione di supporto dell'attività della Direzione sugli aspetti di carattere normativo; svolge attività istruttoria e di supporto normativo del Comitato dei Ministri di cui all' della legge n. 183/1989 svolge le necessarie istruttorie ai fini della predisposizione dello schema del regolamento di cui all', comma 6, della legge n. 183/1989; cura la trattazione del contenzioso della Direzione generale sulla base degli elementi istruttori predisposti dagli uffici territoriali. Svolge l'attività di ricerca e di proposizione legislativa, coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi. Coordina e redige la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico di cui all', comma 2, lettera c), della legge n. 183/1989. Esercita funzioni di coordinamento delle attività di documentazione e di informazione.
2. L'ufficio studi, affari generali e coordinamento legislativo svolge, in particolare, le funzioni inerenti:
a) la predisposizione di atti istruttori per le determinazioni del Comitato dei Ministri di cui all' della legge n. 183/1989;
b) la redazione degli schemi di provvedimenti per la costituzione ed il rinnovo degli organi di bacino;
c) la predisposizione di elementi di risposta relativi a quesiti interpretativi sulla normativa nazionale e a interrogazioni parlamentari che esulano dalla competenza degli uffici territoriali;
d) la formulazione di pareri di legittimità costituzionale su norme di emanazione regionale;
e) la formulazione di pareri relativamente a schemi di disegni di legge di iniziativa governativa e a proposte di leggi di iniziativa parlamentare concernenti materie di competenza della direzione;
f) la trattazione del contenzioso relativo a ricorsi giurisdizionali e amministrativi, sulla base degli elementi istruttori predisposti dagli uffici territoriali;
g) la predisposizione delle relazioni annuali sulle attività della Direzione;
h) la predisposizione di schemi di proposte di carattere legislativo;
i) l'istruttoria e la gestione amministrativa delle convenzioni relative agli studi e alle ricerche da affidare a soggetti esterni;
l) la pubblicazione di un bollettino periodico sullo stato di attuazione della legge n. 183/1989.
3. L'ufficio studi, affari generali e coordinamento legislativo svolge, inoltre, le funzioni attribuite alla Direzione generale ai sensi del decreto ministeriale 25 maggio 1986, n. 260/50/7, e del decreto ministeriale 28 settembre 1989, n. 481, concernenti l'attuazione della normativa speciale per la salvaguardia di Venezia.
4. All'ufficio studi, affari generali e coordinamento legislativo è preposto un funzionario con qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo.
5. L'ufficio studi, affari generali e coordinamento legislativo si articola nelle seguenti unità:
unità amministrativa;
unità informatica.
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Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1990-10-06;460#art-6