Art. 10

Conferenze e riunioni periodiche dei dirigenti

In vigore dal 22 ago 1991
Al fine di garantire il coordinato esercizio delle fuzioni che non siano di esclusiva competenza di un singolo ufficio, la Direzione opererà tramite conferenze e riunioni periodiche dei dirigenti responsabili dei vari uffici, convocate e presiedute dal direttore generale.
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