Art. 13

Oneri finanziari - Gestione dei capitoli di spesa

In vigore dal 22 ago 1991
1. Agli oneri finanziari derivanti dalle esigenze in termini di organico indicate nel successivo si fa fronte con apposita dotazione del capitolo di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici relativo alle spese a carattere obbligatorio per stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale e, inoltre, nei modi indicati agli articoli 24 e 33 della legge n. 183/1989. Agli oneri finanziari derivanti dalle esigenze organizzative della Direzione necessari, tra l'altro, al funzionamento del Comitato nazionale della difesa del suolo, ivi compresi: le spese occorrenti per l'acquisto di attrezzature tecniche: quelle relative alla formazione e all'aggiornamento del personale, alla realizzazione del sistema informativo, allo svolgimento di studi e ricerche ed alle partecipazioni convegni e mostre si fa fronte ai sensi dell', comma 2, lettera b), e dell', comma 3, della legge n. 183/1989 mediante istituzione di uno o più capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. 2. In via transitoria e, comunque, fino all'istituzione dei capitoli di bilancio sopracitati, il Ministro dei lavori pubblici determina, con proprio decreto, sulla base delle proposte formulate dalla Direzione generale della difesa del suolo, le somme da riservare per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento di cui al comma 1 a valere sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. 3. La Direzione generale della difesa del suolo attende direttamente alla gestione dei capitoli di spesa attinenti alle proprie competenze e alla predisposizione dei relativi atti amministrativi, inclusi quelli attinenti all'utilizzo delle somme riservate ai sensi del comma 2.
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