Art. 12
Utilizzazione di strutture esterne e gruppi di lavoro
In vigore dal 22 ago 1991
Utilizzazione di strutture esterne
e gruppi di lavoro
1. Per l'esercizio delle sue funzioni la Direzione generale della difesa del suolo si avvale nei casi e nei modi consentiti dalla legge:
a) del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
b) dei servizi tecnici nazionali previsti dall' della legge n. 183/1989;
c) della collaborazione degli organi di consulenza tecnico- scientifica dello Stato e di enti pubblici;
d) della collaborazione di enti pubblici specializzati e società operanti nel settore con i quali può stipulare apposite convenzioni;
e) della collaborazione di esperti esterni attraverso il conferimento di incarichi di studio o ricerca.
2. Per la elaborazione di proposte connesse all'espletamento di compiti determinati, il direttore generale della difesa del suolo può procedere alla costituzione di gruppi di lavoro composti anche da funzionari appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, previo assenso delle stesse, ed integrati da esperti qualificati nelle materie da trattare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1990-10-06;460#art-12