Art. 4

Funzioni e articolazione dell'ufficio territoriale

In vigore dal 22 ago 1991
1. L'ufficio territoriale esercita le funzioni di competenza della Direzione generale riferibili agli ambiti territoriali individuati nell'; promuove e cura i rapporti, per la Direzione, con le autorità competenti nell'area territoriale ad esso affidata; rappresenta inoltre la Direzione stessa nei consessi istituzionali, localmente competenti, a cui la direzione partecipa. Svolge le funzioni e le attività relative sia all'attuazione della legge n. 183/1989 sia alle competenze in precedenza attribuite alla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici riferibili all'ambito territoriale ad esso assegnato. 2. In particolare, sono comprese tra le funzioni esercitate dall'ufficio in attuazione della legge n. 183/1989, relativamente all'area di competenza di ciascun ufficio, quelle concernenti: a) l'istruttoria preliminare sulle ripartizioni degli stanziamenti e sui programmi di intervento ai fini della formulazione del parere di competenza del Comitato nazionale della difesa del suolo di cui all', comma 7, lettere d) ed e) della legge n. 183/1989; b) la raccolta e la verifica delle relazioni regionali sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico ai fini della predisposizione della relazione nazionale; c) l'attività di supporto al Ministro dei lavori pubblici quale componente dei comitati istituzionali delle autorità di bacino; d) le istruttorie e le verifiche necessarie ai fini delle valutazioni e determinazioni del Comitato nazionale della difesa del suolo sui piani di bacino nonché ai fini di assicurare il coordinamento previsto dall', comma 2, lettera e), della legge n. 183/1989; e) la verifica dello stato di attuazione della legge, nonché la predisposizione degli atti conseguenti alle eventuali inadempienze e la raccolta degli elementi e dei dati per la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali; f) l'istruttoria preliminare ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza del Ministro dei lavori pubblici di cui all', comma 2, lettera d), della legge n. 183/1989. 3. L'ufficio territoriale esercita altresì le funzioni in precedenza svolte dalla Direzione delle acque e degli impianti elettrici relativamente all'area di competenza e, in particolare, quelle concernenti: vigilanza su enti pubblici e consorzi, sdemanializzazione relitti d'alveo e pertinenze idrauliche, dichiarazioni di pubblicità delle acque, elenchi delle acque pubbliche, concessioni di derivazioni di acque pubbliche, concessione contributi per dighe di ritenuta, gestione sovraccanoni concessioni per impianti idroelettrici, varianti al piano regolatore generale degli acquedotti, autorizzazioni di elettrodotti, istruttorie per il finanziamento di acquedotti, istruttorie e pareri per l'esecuzione delle opere di competenza e per incarichi di studi, ricerche e progettazioni; predisposizione di elementi istruttori per il contenzioso relativo a provvedimenti attinenti all'area territoriale di competenza; predisposizione di elementi di risposta relativi ad interrogazioni parlamentari nelle questioni di competenza. 4. Agli uffici territoriali A, B e C è preposto un funzionario con la qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico. Agli uffici territoriali D ed E è preposto un funzionario con qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo. 5. L'ufficio territoriale si articola nelle seguenti unità: unità tecnica; unità amministrativa; unità informatica.
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