Art. 7
Rendicontazione delle spese
In vigore dal 31 mag 2000
1. I funzionari preposti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari, a fronte degli accreditamenti ricevuti, sia direttamente che con le modalità previste dal comma 3 dell', devono presentare, ogni semestre, o quando cessino dalle loro funzioni, il rendiconto delle somme erogate, ad eccezione dei pagamenti eseguiti in relazione ad atti amministrativi ministeriali di cui al comma 2 dell' del presente regolamento.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 2000, N. 120.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1990-03-03;362#art-7