Art. 10
Utilizzazione dei saldi del conto corrente infruttifero
In vigore dal 18 dic 1990
1. I saldi attivi risultanti alla chiusura dell'esercizio sui versamenti effettuati a carico dei singoli capitoli di bilancio sul conto corrente infruttifero di cui al comma 1 dell' del presente regolamento sono utilizzabili per l'ulteriore periodo di un anno unicamente per spese afferenti al precedente esercizio. Alla scadenza di ciascun esercizio il Ministro degli affari esteri comunica al Portafoglio dello Stato, alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti l'elenco dei saldi attivi da conservare e di quelli per i quali si provvede al versamento al bilancio dell'entrata.
2. Sugli ordini di rimessa, disposti a carico dei saldi attivi di cui al comma 1, dovrà essere apposta l'annotazione: "emesso ai sensi dell', comma 2, della legge n. 15/1985".
3. Gli importi residui dei saldi attivi non utilizzati ai sensi del comma 1 entro l'esercizio successivo a quello di provenienza vengono versati al bilancio dell'entrata.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1990-03-03;362#art-10