Art. 8
Documentazione giustificativa di spesa
In vigore dal 18 dic 1990
1. Le spese sostenute all'estero sono giustificate mediante fatture dettagliate e quietanzate o documenti equipollenti.
2. Nei casi in cui gli usi locali non prevedono il rilascio di fatture o documenti equipollenti, deve essere acquisita una documentazione sostitutiva da integrare con la descrizione delle spese sostenute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1990-03-03;362#art-8