Art. 5

Formazione ed esecuzione dei contratti

In vigore dal 18 dic 1990
1. Secondo quanto disposto dall'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata, anche per quanto attiene al ricorso alla trattativa privata, dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e le situazioni locali. 2. Per l'osservanza dei termini di pagamento previsti da disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali l'esecuzione della spesa può essere autorizzata, prima della definizione della procedura di controllo, dal competente ufficio ministeriale, tenuto conto degli elementi forniti dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare.
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