Art. 4
Trasfermento di fondi
In vigore dal 18 dic 1990
1. Nel caso in cui i fondi accreditati ad una rappresentanza diplomatica o ad un ufficio consolare risultano, in base alle previsioni di spesa aggiornate, eccedenti le necessità della sede stessa, i competenti uffici del Ministero degli affari esteri possono autorizzarne il trasfermento ad altra rappresentanza diplomatica o altro ufficio consolare per spese gravanti sullo stesso capitolo.
2. I trasferimenti di cui al comma 1 devono essere disposti entro il 31 ottobre dell'esercizio cui si riferisce l'accreditamento.
3. Delle operazioni di trasferimento avvenute a norma dei commi precedenti, viene data comunicazione, a cura della sede mittente, agli uffici ministeriali competenti, alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti. La sede che riceve i fondi ne invia dichiarazione di ricevuta alla sede mittente.
4. I trasferimenti di fondi di cui ai precedenti commi sono considerati, a tutti gli effetti, come riduzione del carico dei fondi somministrati per la sede cedente e come aumenti del carico per la sede ricevente.
5. le eventuali spese bancarie per le operazioni di trasferimento di fondi sono a carico della sede cedente e sono imputate ai competenti capitoli di bilancio.
6. La sede che trasferisce i fondi allega al rendiconto copia dell'ordine di trasferimento e dell'avviso di addebito nonché la dichiarazione di ricevuta di cui al comma 3 del presente articolo.
7. La sede che riceve i fondi allega al rendiconto copia dell'ordine di rimessa e dell'avviso bancario di accredito.
8. I trasferimenti di cui al presente articolo possono essere effettuati anche fra sedi operanti i Paesi diversi purchè ciò non comporti cambio nella valuta di finanziamento.
Storico versioni
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