Art. 2
Rimesse per determinati pagamenti
In vigore dal 18 dic 1990
1. Per i pagamenti a favore del personale in servizio all'estero o di altri beneficiari diversi dalle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, in alternativa alle modalità di cui all', i relativi fondi possono essere rimessi alle sedi con ordinativi diretti specificanti i creditori e le somme ad essi dovute.
2. Per i pagamenti in esecuzione di atti amministrativi ministeriali, comportanti operazioni di trasferimento di fondi a terzi creditori di somme non soggette ad accertamento o a verifica di effettuata prestazione, sono disposti dai competenti uffici centrali ai fini del discarico amministrativo, ordini di rimessa portanti l'indicazione "emesso ai sensi dell', comma 2, della legge n. 15/1985".
3. Gli importi che si rendono disponibili su ordini di rimessa disposti ai sensi del secondo comma dell' della citata legge n.
15 possono essere utilizzati per altri pagamenti di cui al comma precedente afferenti lo stesso capitolo di bilanco. In tal caso l'amministrazione invierà agli organi di controllo copia dell'atto di autorizzazione a provvedere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1990-03-03;362#art-2