Art. 1
Rimesse di fondi alle rappresentanze all'estero
In vigore dal 18 dic 1990
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto l' della legge 6 febbraio 1985, n. 15, sulla disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto necessario provvedere, in attuazione dell' della legge sopracitata, all'emanazione di nuove norme regolamentari per lo snellimento delle procedure delle spese da ordinarsi ed effettuarsi all'estero, per la presentazione dei relativi rendiconti e per il loro riscontro amministrativo;
Vista la nota 153979 del 27 luglio 1989, con cui è stato comunicato l'assenso del Ministero del tesoro sullo schema di regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'adunanza generale del Consiglio di Stato del 7 dicembre 1989;
EMANA
il seguente regolamento:
.
Rimesse di fondi alle rappresentanze all'estero
1. Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari, il Ministero degli affari esteri versa all'apposito conto corrente infruttifero accesso presso la tesoreria centrale, a carico dei pertinenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al Portafoglio dello Stato per le operazioni di rimessa all'estero. I versamenti al predetto conto corrente vengono effettuati periodicamente sulla base di preventivi di massima predisposti dal Ministero degli affari esteri.
2. Per l'utilizzazione delle somme versate al conto corrente di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri invia al Portafoglio dello Stato ordini di rimessa a favore delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari e copia di essi alle sedi destinatarie, alla Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti. Tali titoli hanno valore di ordini di accreditamento.
3. Per un maggior coordinamento delle spese di funzionamento degli uffici, le rimesse di cui al comma 2 possono essere disposte a favore della locale rappresentanza diplomatica perché provveda, sulla base di istruzioni ministeriali, alla successiva riassegnazione dei fondi agli uffici consolari esistenti nell'ambito del Paese in cui essa ha sede.
4. Sulla base dei dati rilevati nel corso della gestione, la rappresentanza diplomatica può proporre al Ministero una diversa ripartizione dei fondi.
5. Le sedi che ricevono fondi per il tramite della locale rappresentanza diplomatica devono trasmettere alla sede mittente la dichiarazione di ricevuta.
6. Le eventuali spese di somministrazione di fondi sono contabilizzate dalla sede mittente e sono imputate ai competenti capitoli di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1990-03-03;362#art-1