Art. 94

In vigore dal 1 gen 1948
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-94

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Art. 94 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo