Art. 90

In vigore dal 1 gen 1948
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
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Art. 90 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo