Art. 93

In vigore dal 1 gen 1948
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-93

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Art. 93 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo