Art. 92

In vigore dal 1 gen 1948
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
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Art. 92 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo