Art. 89

In vigore dal 1 gen 1948
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-89

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 89 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo