Art. 84

In vigore dal 1 gen 1948
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-84

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 84 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo