Art. 79

In vigore dal 24 mar 1992
((L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge)) .
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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-79

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Art. 79 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo