Art. 82

In vigore dal 1 gen 1948
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
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Art. 82 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo