Art. 96

In vigore dal 18 gen 1989
((Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale)) .
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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-96

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Art. 96 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo